Art. 15. Collegi sindacali 1. Nelle more della costituzione dell'organismo di rappresentanza dei comuni di cui all'Art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. per le aziende ospedaliere il componente del collegio sindacale viene designato dalla conferenza dei sindaci del comprensorio ove e' ubicata l'azienda medesima.