Art. 15.
                          Collegi sindacali
    1. Nelle more della costituzione dell'organismo di rappresentanza
dei comuni di cui all'Art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992  e  s.m.i.  per  le  aziende  ospedaliere  il componente del
collegio  sindacale  viene designato dalla conferenza dei sindaci del
comprensorio ove e' ubicata l'azienda medesima.