Art. 16.
       Disinvestimenti patrimoniali, investimenti strutturali
         e investimenti in attrezzature tecnico-scientifiche
    1.  Le  aziende  sanitarie  ed ospedaliere sono tenute a redigere
l'inventario  dei  beni  ed a procedere, entro due mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, ad una rivisitazione dei
progetti  strutturali  a  suo tempo predisposti per l'ottenimento dei
finanziamenti  previsti  dall'Art.  20  della  legge  n.  67/1988; le
aziende  dovranno adottare, altresi', un piano di disinvestimento del
loro patrimonio disponibile o da reddito per finanziare in tutto o in
parte  investimenti  strutturali  e/o  in attrezzature scientifiche o
indicare  forme  concrete alternative di finanziamento non escludendo
il ricorso a forme di project-financing.
    2.  Sono  inalienabili  e considerati patrimonio indisponibile le
strutture  immobiliari  dei  presidi ospedalieri in attivita' nonche'
quelli di nuova costruzione o in fase di ultimazione.