Art. 16. Disinvestimenti patrimoniali, investimenti strutturali e investimenti in attrezzature tecnico-scientifiche 1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute a redigere l'inventario dei beni ed a procedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una rivisitazione dei progetti strutturali a suo tempo predisposti per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dall'Art. 20 della legge n. 67/1988; le aziende dovranno adottare, altresi', un piano di disinvestimento del loro patrimonio disponibile o da reddito per finanziare in tutto o in parte investimenti strutturali e/o in attrezzature scientifiche o indicare forme concrete alternative di finanziamento non escludendo il ricorso a forme di project-financing. 2. Sono inalienabili e considerati patrimonio indisponibile le strutture immobiliari dei presidi ospedalieri in attivita' nonche' quelli di nuova costruzione o in fase di ultimazione.