Art. 17.
        Conferenza permanente per la programmazione sanitaria
                     e socio-sanitaria regionale
    1.  E'  istituita  la conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale quale organismo rappresentativo
delle  autonomie  locali, con il fine di potenziare il loro ruolo nei
procedimenti  di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello
regionale e locale.
    2.  La  conferenza  permanente  di  cui  al  presente articolo e'
composta:
      1)  dai  presidenti  delle conferenze dei sindaci delle aziende
sanitarie;
      2) dai presidenti regionali di ANCI, UPI, UNCEM e ANPCI;
      3)  dall'assessore regionale alla sanita' o suo delegato che la
presiede;
      4)   da   tre  consiglieri  regionali  componenti  della  terza
commissione   consiliare   sanita'   di  cui  due  in  rappresentanza
della maggioranza  e  uno  dell'opposizione  nominati  dal  consiglio
regionale;
      5)  dal presidente regionale dell'ordine dei medici, farmacisti
e veterinari della Regione Calabria.
    2.  L'assessore alla sanita', entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, procede all'insediamento
della  conferenza  permanente che, nella prima seduta, elegge, al suo
interno, un comitato esecutivo formato da tre componenti.
    3.  Per  la  elezione  del  comitato  esecutivo,  ogni componente
esprime  massimo  una  preferenza.  La  conferenza  permanente, entro
sessanta  giorni dall'insediamento, approva un proprio regolamento di
funzionamento e, nell'attesa, si applica il regolamento del consiglio
comunale della citta' capoluogo di Regione.
    4. La giunta regionale prima di procedere alla approvazione della
proposta  di  piano  sanitario  regionale da trasmettere al consiglio
regionale  acquisisce  il  parere  della  conferenza permanente. Tale
parere  deve  essere  espresso  entro il termine perentorio di trenta
giorni  dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere
si  intende  favorevolmente  acquisito. La giunta regionale motiva le
decisioni adottate in difformita' ai pareri espressi dalla conferenza
permanente.
    5.  I compiti della conferenza permanente si esplicano nei limiti
di  quanto  riservato  ad  essa dal decreto legislativo n. 502/1992 e
s.m.i..
    6.   Ai   lavori   della  conferenza  permanente,  se  richiesto,
partecipano   i   direttori   generali  delle  aziende  sanitarie  ed
ospedaliere,  il  dirigente  del  dipartimento sanita' della Regione,
nonche'  altri  dirigenti dello stesso dipartimento in relazione alle
specifiche problematiche da trattare.
    7.  Il  dipartimento  sanita'  della Regione assicura il supporto
necessario  per  il  funzionamento  della  conferenza  permanente. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.