Art. 17. Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale 1. E' istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale quale organismo rappresentativo delle autonomie locali, con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale. 2. La conferenza permanente di cui al presente articolo e' composta: 1) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle aziende sanitarie; 2) dai presidenti regionali di ANCI, UPI, UNCEM e ANPCI; 3) dall'assessore regionale alla sanita' o suo delegato che la presiede; 4) da tre consiglieri regionali componenti della terza commissione consiliare sanita' di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno dell'opposizione nominati dal consiglio regionale; 5) dal presidente regionale dell'ordine dei medici, farmacisti e veterinari della Regione Calabria. 2. L'assessore alla sanita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della conferenza permanente che, nella prima seduta, elegge, al suo interno, un comitato esecutivo formato da tre componenti. 3. Per la elezione del comitato esecutivo, ogni componente esprime massimo una preferenza. La conferenza permanente, entro sessanta giorni dall'insediamento, approva un proprio regolamento di funzionamento e, nell'attesa, si applica il regolamento del consiglio comunale della citta' capoluogo di Regione. 4. La giunta regionale prima di procedere alla approvazione della proposta di piano sanitario regionale da trasmettere al consiglio regionale acquisisce il parere della conferenza permanente. Tale parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende favorevolmente acquisito. La giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformita' ai pareri espressi dalla conferenza permanente. 5. I compiti della conferenza permanente si esplicano nei limiti di quanto riservato ad essa dal decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.. 6. Ai lavori della conferenza permanente, se richiesto, partecipano i direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, il dirigente del dipartimento sanita' della Regione, nonche' altri dirigenti dello stesso dipartimento in relazione alle specifiche problematiche da trattare. 7. Il dipartimento sanita' della Regione assicura il supporto necessario per il funzionamento della conferenza permanente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione.