Art. 18.
         Assunzioni mutui e risanamento disavanzo anno 2000
    1.  Al fine di assicurare la copertura della quota a carico della
Regione  inerente  al  disavanzo  di  gestione del servizio sanitario
regionale  per  l'anno  2000, valutato in Euro 258 milioni, la giunta
regionale   -  ai  sensi  dell'Art.  4  comma  4,  del  decreto-legge
18 settembre  2001, n. 347, convertito, dalla legge 16 novembre 2001,
n.  405  -  e'  autorizzata  a  contrarre  uno  o  piu' mutui a tasso
variabile,  di  durata non superiore a venti anni, con oneri a carico
della  Regione,  di complessivi Euro 258.000.000,00, suddivisi in due
lotti  di  cui  il  primo  di  Euro 155.000.000,00,  con ammortamento
decorrente  dal 1 gennaio 2003, ed il secondo di Euro 103.000.000,00,
con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2004.
    2. Gli oneri di ammortamento, relativi agli esercizi 2003 e 2004,
valutati   rispettivamente   in   Euro   13.000.000,00   e   in  Euro
21.600.000,00,  trovano  copertura  con la quota parte corrispondente
degli   stanziamenti   previsti  all'UPB  8.1.01.02  dello  stato  di
previsione della spesa di bilancio pluriennale 2002-2004.
    3.  L'eventuale maggioranza  di rata di ammortamento del mutuo di
cui  al  comma 2, dovuta alla variabilita' del tasso, trova copertura
finanziaria   con   variazione   ai  bilanci  annuali  e  pluriennali
attraverso specifiche leggi di bilancio.
    4.  Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2004
trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
    5.  I  direttori  generali  sono  tenuti  a formulare un piano di
rientro del deficit dei propri bilanci da presentare annualmente alla
giunta regionale.