Art. 18. Assunzioni mutui e risanamento disavanzo anno 2000 1. Al fine di assicurare la copertura della quota a carico della Regione inerente al disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2000, valutato in Euro 258 milioni, la giunta regionale - ai sensi dell'Art. 4 comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 - e' autorizzata a contrarre uno o piu' mutui a tasso variabile, di durata non superiore a venti anni, con oneri a carico della Regione, di complessivi Euro 258.000.000,00, suddivisi in due lotti di cui il primo di Euro 155.000.000,00, con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2003, ed il secondo di Euro 103.000.000,00, con ammortamento decorrente dal 1 gennaio 2004. 2. Gli oneri di ammortamento, relativi agli esercizi 2003 e 2004, valutati rispettivamente in Euro 13.000.000,00 e in Euro 21.600.000,00, trovano copertura con la quota parte corrispondente degli stanziamenti previsti all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 2002-2004. 3. L'eventuale maggioranza di rata di ammortamento del mutuo di cui al comma 2, dovuta alla variabilita' del tasso, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali attraverso specifiche leggi di bilancio. 4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2004 trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 5. I direttori generali sono tenuti a formulare un piano di rientro del deficit dei propri bilanci da presentare annualmente alla giunta regionale.