Art. 19.
                       Servizio di elisoccorso
    1.  In  attesa  della  nuova  regolamentazione  del  servizio  di
emergenza-urgenza,  in  via  temporanea,  e  comunque  non  oltre  il
31 dicembre  2002,  e'  prorogato  il servizio di elisoccorso, per la
base  di  Locri,  nei  modi,  forme  e condizioni gia' in atto per il
servizio di eliambulanza della Regione Calabria.
    2.  Per  lo  stesso  periodo,  la giunta regionale e' impegnata a
concorrere alle spese di gestione dell'elisoccorso di Cosenza.