Art. 19. Servizio di elisoccorso 1. In attesa della nuova regolamentazione del servizio di emergenza-urgenza, in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, e' prorogato il servizio di elisoccorso, per la base di Locri, nei modi, forme e condizioni gia' in atto per il servizio di eliambulanza della Regione Calabria. 2. Per lo stesso periodo, la giunta regionale e' impegnata a concorrere alle spese di gestione dell'elisoccorso di Cosenza.