Art. 2.
        Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio
           dei Ministri del 29 novembre 2001. Definizione
                dei livelli essenziali di assistenza
    1.  La  giunta  regionale  definisce i criteri, le modalita' e le
soglie  di  ammissibilita'  previste  dal  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  29 novembre  2001  -  Livelli essenziali di
assistenza  -  circa l'appropriatezza delle prestazioni anche al fine
di favorire forme di assistenza piu' idoene.
    2.  Il  dipartimento  verifica  l'indamento  dei  LEA e trasmette
annualmente   alla   commissione   consiliare   competente   apposita
relazione.