Art. 2. Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. Definizione dei livelli essenziali di assistenza 1. La giunta regionale definisce i criteri, le modalita' e le soglie di ammissibilita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 - Livelli essenziali di assistenza - circa l'appropriatezza delle prestazioni anche al fine di favorire forme di assistenza piu' idoene. 2. Il dipartimento verifica l'indamento dei LEA e trasmette annualmente alla commissione consiliare competente apposita relazione.