Art. 21. Istituzione di un centro oncologico di eccellenza in Catanzaro 1. La giunta regionale, nel quadro degli accordi che prevedono la realizzazione in Catanzaro di un centro oncologico di eccellenza, finalizzato a richiedere il riconoscimento quale I.R.C.C.S., e' autorizzata ad assumere ogni iniziativa atta ad istituire il centro oncologico previsto in Catanzaro, anche d'intesa con l'Universita' Magna Graecia. 2. Le risorse necessarie per l'istituzione del centro oncologico di cui al comma precedente, verranno prelevate dai fondi trasferiti alla Regione Calabria dallo Stato ai sensi dell'Art. 20, legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e dell'Art. 71, legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 488 che promuovono un piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. 3. La giunta regionale, e' autorizzata ad individuare le eventuali forme di sperimentazione idonee per l'attivazione e la gestione del centro. 4. I fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazione CIPE 26 gennaio 1996, di cui all'Art. 4, legge regionale n. 39 del 23 dicembre 1996, rimangono destinati alla riconversione delle strutture del complesso ospedaliero di Girifalco per la diversa utilizzazione che sara' individuata dalla giunta regionale. 5. La giunta regionale ai fini di cui ai commi precedenti e' autorizzata a riformulare il piano approvato con deliberazione del consiglio regionale 11 febbraio 1999, n. 327.