Art. 21.
   Istituzione di un centro oncologico di eccellenza in Catanzaro
    1. La giunta regionale, nel quadro degli accordi che prevedono la
realizzazione  in  Catanzaro  di  un centro oncologico di eccellenza,
finalizzato  a  richiedere  il  riconoscimento  quale  I.R.C.C.S., e'
autorizzata  ad  assumere ogni iniziativa atta ad istituire il centro
oncologico  previsto  in  Catanzaro, anche d'intesa con l'Universita'
Magna Graecia.
    2.  Le risorse necessarie per l'istituzione del centro oncologico
di  cui  al comma precedente, verranno prelevate dai fondi trasferiti
alla  Regione  Calabria  dallo  Stato  ai  sensi  dell'Art. 20, legge
finanziaria  11 marzo  1988,  n.  67  e successive modificazioni, che
autorizza  l'esecuzione  di un programma pluriennale di interventi in
materia  di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del   patrimonio   sanitario   e   dell'Art.  71,  legge  finanziaria
23 dicembre  1998,  n.  488  che promuovono un piano straordinario di
interventi  per  la  riqualificazione  dell'assistenza  sanitaria nei
grandi centri urbani.
    3.   La  giunta  regionale,  e'  autorizzata  ad  individuare  le
eventuali  forme  di  sperimentazione  idonee  per l'attivazione e la
gestione del centro.
    4. I fondi assegnati alla Regione Calabria con deliberazione CIPE
26 gennaio  1996,  di  cui  all'Art.  4,  legge  regionale  n. 39 del
23 dicembre   1996,  rimangono  destinati  alla  riconversione  delle
strutture  del  complesso  ospedaliero  di  Girifalco  per la diversa
utilizzazione che sara' individuata dalla giunta regionale.
    5.  La  giunta  regionale  ai  fini di cui ai commi precedenti e'
autorizzata  a  riformulare  il piano approvato con deliberazione del
consiglio regionale 11 febbraio 1999, n. 327.