Art. 23.
    1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 7 agosto 2002
                            CHIARAVALLOTI