Art. 3.
        Accordi e contratti per l'acquisizione di prestazioni
             di assistenza ospedaliera e di prestazioni
                   di specialistica ambulatoriale
    1. La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, approva gli schemi tipo relativi agli accordi e
contratti  previsti  dall'Art.  8-quinquies  del  decreto legislativo
30 dicembre  1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
emanando  nel  contempo  linee guida al fine di assicurare l'omogenea
applicazione sull'intero territorio regionale.
    2. I direttori generali delle aziende sanitarie locali competenti
per  territorio  dovranno  stipulare  con  le aziende ospedaliere, le
aziende  universitarie,  gli IRCCS ed i soggetti, pubblici e privati,
provvisoriamente  accreditati  e  comunque  per quelli previsti dalla
legge,  i  contratti e gli accordi di cui al comma precedente entro i
successivi trenta giorni.
    3.  Nei  contratti e negli accordi di cui al comma 2 del presente
articolo,  devono  essere  definiti  i volumi massimi di prestazioni,
distinti   per   tipologia  e  per  modalita'  di  assistenza,  e  la
remunerazione  complessiva  delle  prestazioni  stesse  correlate  al
limite  massimo di spesa determinato annualmente con deliberazione di
giunta regionale.
    4.  Per  l'anno  2002  il  volume massimo delle prestazioni salvo
eccezioni  da  motivare  specificamente  negli  accordi  e contratti,
tenendo  anche  conto  di  quanto previsto dall'Art. 2 della presente
legge,  non  potra' superare quello validato o riconosciuto nell'anno
2000  e  comunque  la remunerazione complessiva delle prestazioni non
dovra'   superare  il  limite  massimo  di  spesa  di  cui  al  comma
precedente.
    5. L'abbattimento del 12 per cento sara' attuato nei confronti di
quelle  strutture  private  accreditate  o,  e,  pubbliche a gestione
diretta accreditate che hanno superato il tetto programmato e non nei
confronti di quelle che non lo hanno superato.
    6.  Sono escluse, dalla determinazione del volume massimo le alte
specialita' e le attivita' a valenza speciale.
    7.  La  mancata  stipula  degli accordi e dei contratti di cui al
comma 1,  entro  i termini di cui al comma 2, imputabile al direttore
generale  comporta  nei  suoi  confronti  il  non  riconoscimento dei
benefici   previsti  dall'Art.  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  31/572001, n. 502 che modifica l'Art. 1 del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1995, n.
319,   in   materia   di   indennita'   di   risultato  collegata  al
raggiungimento degli obiettivi.
    8.  In  tal caso la giunta regionale puo' nominare un commissario
ad acta.
    9.  Resta  in  ogni  caso  impregiudicata  l'azione  prevista dal
comma 7  Art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., per
violazione   di   legge   e  del  principio  del  buon  andamento  ed
imparzialita' dell'amministrazione.
    10.  La  mancata  stipula  e l'inosservanza dei contratti e degli
accordi  di  cui  sopra,  imputabili  ai  soggetti  erogatori  di cui
all'Art.  1  della  presente  legge,  comporta  il non riconoscimento
dell'attivita'  sanitaria  svolta  ai  fini della remunerazione delle
prestazioni erogate.
    11.  In  ogni  caso,  con  provvedimento  della giunta regionale,
potranno  essere  adottati  i meccanismi di abbattimenti tariffari al
fine di rientrare nei tetti di spesa programmati.