Art. 3. Accordi e contratti per l'acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e di prestazioni di specialistica ambulatoriale 1. La giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva gli schemi tipo relativi agli accordi e contratti previsti dall'Art. 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, emanando nel contempo linee guida al fine di assicurare l'omogenea applicazione sull'intero territorio regionale. 2. I direttori generali delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dovranno stipulare con le aziende ospedaliere, le aziende universitarie, gli IRCCS ed i soggetti, pubblici e privati, provvisoriamente accreditati e comunque per quelli previsti dalla legge, i contratti e gli accordi di cui al comma precedente entro i successivi trenta giorni. 3. Nei contratti e negli accordi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere definiti i volumi massimi di prestazioni, distinti per tipologia e per modalita' di assistenza, e la remunerazione complessiva delle prestazioni stesse correlate al limite massimo di spesa determinato annualmente con deliberazione di giunta regionale. 4. Per l'anno 2002 il volume massimo delle prestazioni salvo eccezioni da motivare specificamente negli accordi e contratti, tenendo anche conto di quanto previsto dall'Art. 2 della presente legge, non potra' superare quello validato o riconosciuto nell'anno 2000 e comunque la remunerazione complessiva delle prestazioni non dovra' superare il limite massimo di spesa di cui al comma precedente. 5. L'abbattimento del 12 per cento sara' attuato nei confronti di quelle strutture private accreditate o, e, pubbliche a gestione diretta accreditate che hanno superato il tetto programmato e non nei confronti di quelle che non lo hanno superato. 6. Sono escluse, dalla determinazione del volume massimo le alte specialita' e le attivita' a valenza speciale. 7. La mancata stipula degli accordi e dei contratti di cui al comma 1, entro i termini di cui al comma 2, imputabile al direttore generale comporta nei suoi confronti il non riconoscimento dei benefici previsti dall'Art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/572001, n. 502 che modifica l'Art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1995, n. 319, in materia di indennita' di risultato collegata al raggiungimento degli obiettivi. 8. In tal caso la giunta regionale puo' nominare un commissario ad acta. 9. Resta in ogni caso impregiudicata l'azione prevista dal comma 7 Art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., per violazione di legge e del principio del buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione. 10. La mancata stipula e l'inosservanza dei contratti e degli accordi di cui sopra, imputabili ai soggetti erogatori di cui all'Art. 1 della presente legge, comporta il non riconoscimento dell'attivita' sanitaria svolta ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate. 11. In ogni caso, con provvedimento della giunta regionale, potranno essere adottati i meccanismi di abbattimenti tariffari al fine di rientrare nei tetti di spesa programmati.