Art. 4.
           Rispetto delle percentuali di risorse assegnate
      ad ogni macrolivello dei livelli essenziali di assistenza
    1.  Le  aziende  sanitarie  locali  ed  ospedaliere,  sono tenute
all'osservanza  di  quanto  previsto dalla programmazione nazionale e
regionale  in  materia  di  risorse  finanziarie destinate ai livelli
assistenziali,  e  degli  attuali indici di ospedalizzazione (160 per
mille abitanti) e del tasso di utilizzo dei posti letto non inferiore
al 75%.
    2. Ai fini della verifica e del miglioramento dell'appropriatezza
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della remunerazione delle
prestazioni  dei  soggetti  erogatori  presso  i  quali si registrano
frequenze  elevate  di ricoveri inappropriati, con delibera di giunta
regionale  vengono  definiti  specifici  standard  e parametri per la
conseguente   applicazione   delle  sanzioni  previste  dal  comma  3
dell'Art. 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.