Art. 4. Rispetto delle percentuali di risorse assegnate ad ogni macrolivello dei livelli essenziali di assistenza 1. Le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di risorse finanziarie destinate ai livelli assistenziali, e degli attuali indici di ospedalizzazione (160 per mille abitanti) e del tasso di utilizzo dei posti letto non inferiore al 75%. 2. Ai fini della verifica e del miglioramento dell'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria e della remunerazione delle prestazioni dei soggetti erogatori presso i quali si registrano frequenze elevate di ricoveri inappropriati, con delibera di giunta regionale vengono definiti specifici standard e parametri per la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'Art. 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.