Art. 5.
                      Accreditamento regionale
    1.  La Regione con apposito provvedimento legislativo da emanarsi
entro   tre   mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
regolamenta   le  autorizzazioni  e  gli  accreditamenti,  nonche'  i
requisiti  strutturali,  tecnologici ed organizzativi per l'esercizio
delle attivita' sanitarie delle strutture pubbliche e private tenendo
conto  dei  principi  delle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e
seguenti  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 e s.m.i. nonche' del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e del decreto
legislativo n. 229/1999.
    2.  Nelle  more  dell'adozione  del  suddetto  provvedimento,  il
dirigente  generale  del dipartimento sanita', sulla base dei criteri
fissati   dalla   giunta   regionale,   concede   autorizzazioni   ed
accreditamenti,  tenuto  conto  degli  ambiti  territoriali in cui si
riscontrano  carenze,  alle  strutture  in  possesso  dei  prescritti
requisiti  di legge, sentito il parere dell'ASL competente e comunque
in  possesso  dell'autorizzazione  regionale  alla data di entrata in
vigore della presente legge.
    3.  L'atto  n.  370  del  3 maggio 2001 della giunta regionale in
materia di accreditamento di nuove R.S.A. nel territorio regionale e'
da considerarsi, in attesa dell'emanazione del nuovo piano regionale,
atto di programmazione regionale.
    4.   La  giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,  dovra'  procedere,  entro novanta giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge, all'individuazione di tutti gli atti di
programmazione   in   merito   al  fabbisogno  sanitario  complessivo
relativamente   a   case   protette,   centri   diurni,   prestazioni
ambulatoriali, centri di riabilitazione, case di riposo, ecc..