Art. 5. Accreditamento regionale 1. La Regione con apposito provvedimento legislativo da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, regolamenta le autorizzazioni e gli accreditamenti, nonche' i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'esercizio delle attivita' sanitarie delle strutture pubbliche e private tenendo conto dei principi delle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e del decreto legislativo n. 229/1999. 2. Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento, il dirigente generale del dipartimento sanita', sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale, concede autorizzazioni ed accreditamenti, tenuto conto degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze, alle strutture in possesso dei prescritti requisiti di legge, sentito il parere dell'ASL competente e comunque in possesso dell'autorizzazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'atto n. 370 del 3 maggio 2001 della giunta regionale in materia di accreditamento di nuove R.S.A. nel territorio regionale e' da considerarsi, in attesa dell'emanazione del nuovo piano regionale, atto di programmazione regionale. 4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, dovra' procedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'individuazione di tutti gli atti di programmazione in merito al fabbisogno sanitario complessivo relativamente a case protette, centri diurni, prestazioni ambulatoriali, centri di riabilitazione, case di riposo, ecc..