Art. 6. Atti aziendali di cui all'Art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. 1. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, gli atti aziendali di cui all'Art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., adottati dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere sono da ritenersi nulli per le parti in cui gli stessi prevedono l'istituzione di nuovi posti letto, unita' operative e incrementi delle dotazioni organiche formalmente approvati con deliberazione di giunta regionale. Sono altresi' nulli i piani attuativi locali per le parti che prevedono l'istituzione di nuovi servizi, l'aumento di posti letto o che non siano in linea col vigente piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 3 aprile 1995 e con il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. 2. I direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dovranno adeguare gli atti aziendali, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, ed i piani attuativi locali di cui sopra entro tre mesi dall'approvazione del nuovo piano sanitario regionale. 3. Per i posti letto delle unita' operative dei dipartimenti che non raggiungono i parametri ottimali previsti dalla programmazione nazionale o regionale si applicano le disposizioni previste dall'Art. 1 comma 1 della legge n. 662/1996 (legge finanziaria 1997) in materia di riduzioni dei posti letto. 4. I medici di base che prima delle istituzioni dei distretti, potevano essere scelti dagli utenti di tutto il territorio delle ASL, allo scopo di rendere efficace il servizio e di evitare disagi agli assistiti, possono aprire un secondo ambulatorio, fuori dal distretto in cui sono titolari, nella localita' dove hanno il maggior numero di assistiti. 5. I direttori generali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere che non abbiano ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e che non vi provvedano entro giorni novanta dalla emanazione della presente legge decadono dall'incarico per grave violazione di legge.