Art. 6.
            Atti aziendali di cui all'Art. 3, comma 1-bis
            del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.
    1.  Nelle  more  dell'approvazione del piano sanitario regionale,
gli  atti  aziendali  di  cui  all'Art.  3 del decreto legislativo n.
502/1992  e  s.m.i.,  adottati  dalle  aziende  sanitarie  locali  ed
ospedaliere  sono  da  ritenersi nulli per le parti in cui gli stessi
prevedono  l'istituzione  di  nuovi  posti  letto, unita' operative e
incrementi   delle  dotazioni  organiche  formalmente  approvati  con
deliberazione  di  giunta  regionale.  Sono  altresi'  nulli  i piani
attuativi  locali  per  le parti che prevedono l'istituzione di nuovi
servizi,  l'aumento  di  posti  letto  o  che  non siano in linea col
vigente  piano  sanitario  regionale  di  cui  alla  legge  regionale
3 aprile  1995  e  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
27 marzo 1992.
    2.  I  direttori  generali delle aziende sanitarie locali e delle
aziende   ospedaliere   dovranno  adeguare  gli  atti  aziendali,  da
sottoporre  all'approvazione  della  giunta  regionale,  ed  i  piani
attuativi  locali  di  cui sopra entro tre mesi dall'approvazione del
nuovo piano sanitario regionale.
    3.  Per i posti letto delle unita' operative dei dipartimenti che
non  raggiungono  i  parametri ottimali previsti dalla programmazione
nazionale o regionale si applicano le disposizioni previste dall'Art.
1 comma 1 della legge n. 662/1996 (legge finanziaria 1997) in materia
di riduzioni dei posti letto.
    4.  I  medici  di base che prima delle istituzioni dei distretti,
potevano essere scelti dagli utenti di tutto il territorio delle ASL,
allo  scopo  di rendere efficace il servizio e di evitare disagi agli
assistiti, possono aprire un secondo ambulatorio, fuori dal distretto
in cui sono titolari, nella localita' dove hanno il maggior numero di
assistiti.
    5.  I  direttori  generali  delle  aziende  sanitarie  locali  ed
ospedaliere  che  non  abbiano ancora provveduto all'attuazione delle
disposizioni  di legge sopra richiamate e che non vi provvedano entro
giorni   novanta  dalla  emanazione  della  presente  legge  decadono
dall'incarico per grave violazione di legge.