Art. 7. Blocco assunzioni del personale 1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione delle nuove dotazioni organiche conseguenti all'attuazione del nuovo piano sanitario regionale, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere non possono bandire concorsi ne' effettuare assunzioni in qualunque forma di personale a qualsiasi categoria appartengano. 2. Tutte le procedure concorsuali in atto per le quali si e' gia' sostenuta la prima prova alla data di entrata in vigore della presente legge possono portarsi a compimento sino alla nomina e assunzione dei vincitori. 3. In via eccezionale ed in presenza di improrogabili necessita' assistenziali la giunta regionale, con propria deliberazione, potra' derogare al principio di cui al comma 1. 4. Viene fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. in relazione alle sole procedure di idoneita' per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica. 5. Sono altresi' consentite le assunzioni conseguenti all'attuazione del progetto obiettivo salute mentale, gia' appositamente finanziate. 6. In ogni caso le assunzioni di cui ai commi precedenti dovranno fare specifico riferimento alla copertura finanziaria del bilancio d'esercizio, certificata dal direttore generale nonche' alle procedure di reclutamento nei modi, forme e condizioni di cui all'Art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Per il periodo di anni due dall'entrata in vigore della presente legge sono consentiti trasferimenti e comandi solo di personale appartenente ai ruoli del servizio sanitario regionale della Calabria. 8. Il personale infermieristico che svolge funzioni diverse dalle proprie dovra', a cura del direttore generale, essere restituito alle funzioni proprie di appartenenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.