Art. 7.
                   Blocco assunzioni del personale
    1.  Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino all'adozione delle nuove dotazioni organiche conseguenti
all'attuazione  del  nuovo  piano sanitario regionale, e comunque non
oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende
sanitarie  locali  e  le  aziende  ospedaliere  non  possono  bandire
concorsi  ne' effettuare assunzioni in qualunque forma di personale a
qualsiasi categoria appartengano.
    2. Tutte le procedure concorsuali in atto per le quali si e' gia'
sostenuta  la  prima  prova  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente  legge  possono  portarsi  a  compimento  sino alla nomina e
assunzione dei vincitori.
    3.  In via eccezionale ed in presenza di improrogabili necessita'
assistenziali  la giunta regionale, con propria deliberazione, potra'
derogare al principio di cui al comma 1.
    4. Viene fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8, comma 1-bis del
decreto  legislativo  n.  502/1992  e  s.m.i.  in relazione alle sole
procedure  di idoneita' per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza
medica.
    5.   Sono   altresi'   consentite   le   assunzioni   conseguenti
all'attuazione   del   progetto   obiettivo   salute   mentale,  gia'
appositamente finanziate.
    6. In ogni caso le assunzioni di cui ai commi precedenti dovranno
fare  specifico  riferimento  alla copertura finanziaria del bilancio
d'esercizio,   certificata   dal   direttore  generale  nonche'  alle
procedure  di  reclutamento  nei  modi,  forme  e  condizioni  di cui
all'Art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    7.  Per  il  periodo  di  anni  due  dall'entrata in vigore della
presente  legge  sono  consentiti  trasferimenti  e  comandi  solo di
personale  appartenente  ai  ruoli  del  servizio sanitario regionale
della Calabria.
    8. Il personale infermieristico che svolge funzioni diverse dalle
proprie dovra', a cura del direttore generale, essere restituito alle
funzioni  proprie  di  appartenenza entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.