Art. 8.
                      Spese per beni e servizi
    1.   Ai   sensi  del  decreto-legge  19 settembre  2001,  n.  347
convertito,  in  legge  n.  405  del  16 novembre  2001,  le  aziende
sanitarie ed ospedaliere hanno, l'obbligo di aderire alle convenzioni
stipulate  ai sensi dell'Art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e  dell'Art.  50  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (Convenzioni
Consip  S.p.a.),  fatta  salva  la dimostrazione di ottenere migliori
condizioni,  e  alla  stipula  di  contratti  di forniture per beni e
servizi a valenza complessiva regionale.
    2.  Le  suddette  aziende  promuovono,  altresi',  direttamente o
indirettamente  o  su  indicazione  della  giunta  regionale intese o
unioni  di  acquisto  al  fine  di acquisire beni o servizi di comune
interesse.