Art. 8. Spese per beni e servizi 1. Ai sensi del decreto-legge 19 settembre 2001, n. 347 convertito, in legge n. 405 del 16 novembre 2001, le aziende sanitarie ed ospedaliere hanno, l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'Art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'Art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Convenzioni Consip S.p.a.), fatta salva la dimostrazione di ottenere migliori condizioni, e alla stipula di contratti di forniture per beni e servizi a valenza complessiva regionale. 2. Le suddette aziende promuovono, altresi', direttamente o indirettamente o su indicazione della giunta regionale intese o unioni di acquisto al fine di acquisire beni o servizi di comune interesse.