Art. 9. Osservatorio prezzi e tecnologie 1. La giunta regionale attiva, con propria deliberazione, nella quale saranno stabilite procedure e modalita' operative, l'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie ai sensi dell'Art. 2, comma 3 del decreto legislativo 18 settembre 2001, n. 347, convertito, in legge n. 405 del 16 novembre 2001.