Art. 9.
                  Osservatorio prezzi e tecnologie
    1.  La  giunta regionale attiva, con propria deliberazione, nella
quale    saranno   stabilite   procedure   e   modalita'   operative,
l'osservatorio  regionale  dei  prezzi  e  delle  tecnologie ai sensi
dell'Art.  2,  comma  3 del decreto legislativo 18 settembre 2001, n.
347, convertito, in legge n. 405 del 16 novembre 2001.