Art. 6.
    1.   All'onere   derivante  dalla  presente  legge,  valutate  in
complessivi  Euro 154.925,00 cosi' ripartiti: Euro 64.550,00 comitato
nazionale,   Euro 51.641,00   Certosa   di   Serra,   Euro  25.823,00
Arcidiocesi  di  Catanzaro-Squillace,  Euro 12.911,00 comune di Serra
San  Bruno,  si  provvede  con  le  disponibilita' esistenti sull'UPB
8.1.01.01  del  bilancio  di  previsione  della  Regione Calabria per
l'anno 2002.
    2. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti
variazioni  al  documento  tecnico  di  cui  all'art.  10 della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 7 agosto 2002
                            CHIARAVALLOTI