Art. 6. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutate in complessivi Euro 154.925,00 cosi' ripartiti: Euro 64.550,00 comitato nazionale, Euro 51.641,00 Certosa di Serra, Euro 25.823,00 Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, Euro 12.911,00 comune di Serra San Bruno, si provvede con le disponibilita' esistenti sull'UPB 8.1.01.01 del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno 2002. 2. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 7 agosto 2002 CHIARAVALLOTI