Art. 7. Mutui e prestiti 1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dal comma 1 dell'Art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2001. n. 50, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2002, ed imputato al Cap. 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e' aumentato di Euro 5.551.000,00. 2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui al comma 2 dell'Art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 e' ridefinito in Euro 112.000.000,00.