Art. 7.
                          Mutui e prestiti
    1.  Per  effetto  delle  variazioni  apportate alle previsioni di
ricorso  al  credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni
alle  previsioni  dell'entrata  -  il  mutuo  autorizzato dal comma 1
dell'Art.  15  della  legge  regionale  28 dicembre  2001.  n. 50, di
approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per l'esercizio 2002, ed
imputato  al  Cap.  06500  -  U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza
regionale - e' aumentato di Euro 5.551.000,00.
    2.  Il  rinnovo  dell'autorizzazione  alla contrazione di mutui o
prestiti  obbligazionari  di  cui al comma 2 dell'Art. 15 della legge
regionale   28 dicembre   2001,   n.   50   e'   ridefinito  in  Euro
112.000.000,00.