Art. 10.
                               Durata
    1.  L'accreditamento  ha  validita'  triennale  e non puo' essere
tacitamente  rinnovato. Prima dello scadere dei tre anni di validita'
la  competente  struttura  regionale  accerta con una nuova visita di
verifica la permanenza dei requisiti ulteriori di cui all'art. 3.