Art. 11.
                   Elenco dei soggetti accreditati
    1.  La  competente  struttura  regionale  dispone  annualmente la
pubblicazione,   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  (BUR)
dell'elenco   dei   soggetti  accreditati,  distinti  per  classe  di
appartenenza della struttura e per tipologia di pretazioni erogate.