Art. 12. Attestazioni di qualita' 1. I soggetti accreditti che conseguono attestati di qualita', da parte di organismi di certificazione riconosciuti a livello regionale, nazionale o internazionale, ne danno comunicazione alla competente struttura regionale, che, previa verifica da parte del N.V.A., ne dispone la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.