Art. 12.
                      Attestazioni di qualita'
    1. I soggetti accreditti che conseguono attestati di qualita', da
parte   di   organismi   di  certificazione  riconosciuti  a  livello
regionale,  nazionale  o  internazionale, ne danno comunicazione alla
competente  struttura  regionale,  che,  previa verifica da parte del
N.V.A.,  ne  dispone la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della
Regione.