Art. 13. Norme transitorie 1. I soggetti operanti nell'ambito sanitario e socio-sanitario, iscritti nell'elenco istituito con la deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1998, n. 6475, mantengono le prerogative derivanti da detta iscrizione fino alla data in cui: a) essi rinunciano, se privati, a richiedere l'accreditamento, non presentando, nel termine fissato dalla giunta regionale, l'istanza prevista dall'art. 4; b) l'accreditamento e' loro concesso o negato dalla competente struttura regionale. 2. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento gli atti da esso previsti sono adottati nei termini di seguito indicati, calcolati a partire dall'entrata in vigore: a) le deliberazioni della giunta regionale di cui all'art. 3 entro sei mesi per le check-list generali; b) l'istituzione del nucleo di valutazione per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, entro sei mesi; c) la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, entro sei mesi; d) il tariffario di cui all'art. 6, comma 5, entro sei mesi. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino fficiale della Regione Umbria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 31 luglio 2002 LORENZETTI