Art. 13.
                          Norme transitorie
    1.  I  soggetti operanti nell'ambito sanitario e socio-sanitario,
iscritti  nell'elenco  istituito  con  la  deliberazione della giunta
regionale  30 dicembre  1998,  n.  6475,  mantengono  le  prerogative
derivanti da detta iscrizione fino alla data in cui:
      a)  essi rinunciano, se privati, a richiedere l'accreditamento,
non   presentando,   nel  termine  fissato  dalla  giunta  regionale,
l'istanza prevista dall'art. 4;
      b) l'accreditamento  e' loro concesso o negato dalla competente
struttura regionale.
    2.  Nella fase di prima applicazione del presente regolamento gli
atti  da esso previsti sono adottati nei termini di seguito indicati,
calcolati a partire dall'entrata in vigore:
      a) le  deliberazioni  della  giunta regionale di cui all'art. 3
entro sei mesi per le check-list generali;
      b)    l'istituzione    del    nucleo    di    valutazione   per
l'accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, entro
sei mesi;
      c) la  deliberazione  della giunta regionale di cui all'art. 4,
comma 6, entro sei mesi;
      d) il tariffario di cui all'art. 6, comma 5, entro sei mesi.
    Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino fficiale
della   Regione  Umbria.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
      Perugia, 31 luglio 2002
                             LORENZETTI