Art. 2.
                               Criteri
    1.  L'accreditamento  e'  concesso  in  base ai criteri stabiliti
dall'Art. 25 della legge regionale n. 3/1998 e dall'art. 8-quater del
decreto   legislativo   n.   502/1992,  e  in  particolare  a  quelli
concernenti:
      a) la   coerenza   e   la   funzionalita'   con  le  scelte  di
programmazione regionale;
      b) l'adeguatezza  delle  dotazioni  strumentali, tecnologiche e
amministrative;
      e) l'equilibrio   tra   volumi   di   prestazioni  erogabili  e
potenzialita' delle strutture;
      d) la  congruita' delle professionalita' presenti con la natura
delle prestazioni erogabili;
      e) la presenza di un sistema informativo connesso e compatibile
con quello regionale;
      f) la  presenza  di  un  sistema  di  controllo e miglioramento
continuo della qualita';
      g) la  possibilita'  di accreditare quantita' di prestazioni in
eccesso  rispetto  al  fabbisogno,  al  fine di garantire un'efficace
competizione fra le strutture accreditate;
      h)  la  verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti.
    2.  Lo  status  di  soggetto  accreditato  non costituisce titolo
sufficiente  per erogare prestazioni remunerate a carico del servizio
sanitario  regionale, ma rappresenta il presupposto necessario per la
stipula di specifici accordi e/o contratti.