Art. 2. Criteri 1. L'accreditamento e' concesso in base ai criteri stabiliti dall'Art. 25 della legge regionale n. 3/1998 e dall'art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992, e in particolare a quelli concernenti: a) la coerenza e la funzionalita' con le scelte di programmazione regionale; b) l'adeguatezza delle dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative; e) l'equilibrio tra volumi di prestazioni erogabili e potenzialita' delle strutture; d) la congruita' delle professionalita' presenti con la natura delle prestazioni erogabili; e) la presenza di un sistema informativo connesso e compatibile con quello regionale; f) la presenza di un sistema di controllo e miglioramento continuo della qualita'; g) la possibilita' di accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno, al fine di garantire un'efficace competizione fra le strutture accreditate; h) la verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. 2. Lo status di soggetto accreditato non costituisce titolo sufficiente per erogare prestazioni remunerate a carico del servizio sanitario regionale, ma rappresenta il presupposto necessario per la stipula di specifici accordi e/o contratti.