Art. 3. Requisiti 1. La giunta regionale determina, con propri atti amministrativi, adottati con riferimento alle singole branche specialistiche, i requisiti ulteriori ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 1, facendo riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale, per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal piano sanitario nazionale.