Art. 3.
                              Requisiti
    1. La giunta regionale determina, con propri atti amministrativi,
adottati  con  riferimento  alle  singole  branche  specialistiche, i
requisiti  ulteriori  ai  fini dell'accreditamento di cui all'art. 1,
facendo   riferimento   alle  funzioni  sanitarie  individuate  dalla
programmazione  regionale,  per  garantire  i  livelli  di assistenza
sanitaria previsti dal piano sanitario nazionale.