Art. 4.
                            Procedimento
    1.  I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' sanitarie e
socio-sanitarie  richiedono l'accreditamento istituzionale inoltrando
istanza alla direzione regionale sanita' e servizi sociali.
    2.  L'accreditamento  e'  rilasciato  su istanza di parte. Per le
strutture  pubbliche la procedura di accreditamento e' attivata sulla
base del programma che i direttori generali sono tenuti a predisporre
all'inizio ogni anno.
    3.   Le   funzioni  amministrative  concernenti  l'accreditamento
istituzionale  sono svolte dalla competente struttura della direzione
regionale  sanita'  e  servizi sociali, che si avvale di un nucleo di
valutazione  per  l'accreditamento,  di  seguito denominato "N.V.A.",
appositamente  istituito  dalla  giunta regionale presso la direzione
stessa.
    4.  Sull'istanza  di  accreditamento  istituzionale la competente
struttura   regionale   provvede,   con   determinazione  qualificata
di maggior  rilevanza,  ai  sensi  dell'art. 21, comma 4, della legge
regionale  22 aprile  1997, n. 15, entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della relativa istanza.
    5.  La  competente  struttura  regionale si avvale, ai fini della
verifica   dei   requisiti   ulteriori   dei   soggetti   richiedenti
l'accereditamento,  di  esperti  valutatori di volta in volta da essa
nominati,  fra  quelli  appositamente  formati,  secondo  un percorso
definito   e  riconosciuto  dalla  giunta  regionale  fermo  restando
l'eventuale  adeguamento  alle indicazioni espresse dalla commissione
nazionale  per  l'accreditamento  e  la qualita' dei servizi sanitati
istituita  ai  sensi  dell'art.  19-bis  del  decreto  legislativo n.
502/1992.
    6.  La  giunta  regionale  disciplina con atto amministrativo, le
specifiche    modalita'   del   procedimento   per   la   concessione
dell'accreditamento  e  per l'attuazione del presente regolamento, in
aggiunta a quelle da esso direttamente stabilite.