Art. 4. Procedimento 1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie richiedono l'accreditamento istituzionale inoltrando istanza alla direzione regionale sanita' e servizi sociali. 2. L'accreditamento e' rilasciato su istanza di parte. Per le strutture pubbliche la procedura di accreditamento e' attivata sulla base del programma che i direttori generali sono tenuti a predisporre all'inizio ogni anno. 3. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento istituzionale sono svolte dalla competente struttura della direzione regionale sanita' e servizi sociali, che si avvale di un nucleo di valutazione per l'accreditamento, di seguito denominato "N.V.A.", appositamente istituito dalla giunta regionale presso la direzione stessa. 4. Sull'istanza di accreditamento istituzionale la competente struttura regionale provvede, con determinazione qualificata di maggior rilevanza, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza. 5. La competente struttura regionale si avvale, ai fini della verifica dei requisiti ulteriori dei soggetti richiedenti l'accereditamento, di esperti valutatori di volta in volta da essa nominati, fra quelli appositamente formati, secondo un percorso definito e riconosciuto dalla giunta regionale fermo restando l'eventuale adeguamento alle indicazioni espresse dalla commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita' dei servizi sanitati istituita ai sensi dell'art. 19-bis del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La giunta regionale disciplina con atto amministrativo, le specifiche modalita' del procedimento per la concessione dell'accreditamento e per l'attuazione del presente regolamento, in aggiunta a quelle da esso direttamente stabilite.