Art. 5.
             Nucleo di valutazione per l'accreditamento
    1.  Il  N.V.A.  coadiuva  la competente struttura della direzione
regionale  sanita' e servizi sociali nello svolgimento delle funzioni
amministrative inerenti l'accreditamento, con particolare riferimento
alla  valutazione  dei  rapporti  di  verifica ispettiva propedeutici
della proposta di accreditamento.
    2.   Il  N.V.A.  e'  composto,  oltre  che  dal  dirigente  della
competente  struttura regionale, che lo presiede, da esperti nominati
dalla giunta regionale, cosi' individuati:
      a) un rappresentante appartenente a ciascuna azienda U.S.L.;
      b) un   rappresentante   appartentenente   a  ciascuna  azienda
ospedaliera;
      e) un   rappresentante   dell'A.I.O.P.  (Associazione  italiana
ospedalita' privata);
      d) un  rappresentante dell'A.N.I.S.A.P. (Associazione nazionale
istituzioni sanitarie ambulatoriali private);
      e) un rappresentante dell'ordine dei medici;
      f)  due  esperti  in  materia  di qualita' ed accreditamento in
sanita', scelti dalla giunta stessa.
    3.  La  composizione  del N.V.A. puo' essere integrata da esperti
specialisti   nell'attivita'   sanitaria  erogata  dal  soggetto  e/o
struttura  da  accreditare, scelti, di volta in volta, da un apposito
elenco,  fornito  dagli  ordini  e  collegi  professionali  e/o dalle
principali societa' scientifiche sanitarie.
    4.  I  componenti  del N.V.A. si asterranno da avere parte attiva
alle  valutazioni di cui al comma 1, del presente articolo e al comma
5   dell'art.  6,  nei  casi  in  cui  venga  valutata  l'istanza  di
accreditamento dell'azienda di appartenenza.
    5.  La  giunta  regionale  determina  gli  oneri  dovuti  per  il
funzionamento  del N.V.A., con imputazione all'unita' previsionale di
base   12.1.016   -  "Procedure  di  accreditamento  delle  strutture
sanitarie", istituita dalla legge regionale 27 aprile 2001, n. 14.