Art. 6. Valutazione di qualita' 1. La competente struttura della direzione regionale sanita' e servizi sociali, ricevuta l'istanza di accreditamento e la relativa documentazione, individua il gruppo di valutatori, incaricati della verifica dei requisiti di ciascun soggetto richiedente, scelti dall'elenco approvato dalla giunta regionale, nominando altresi' tra gli stessi il coordinatore del gruppo. Il gruppo dei valutatori puo' variare da un minimo di due a un massimo di cinque componenti, in funzione della complessita' organizzativa e della peculiarita' del soggetto da valutare. 2. La competente struttura della direzione regionale "Sanita' e servizi sociali" valuta la completezza e correttezza delle domande pervenute e richiede eventuali chiarimenti e/o integrazioni. In seguito affida la documentazione al gruppo di valutatori, che la esamina con particolare attenzione alla eventuale check list di autovalutazione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti ulteriori e, se necessario, richiede chiarimenti. 3. Il gruppo di valutatori procede alla pianificazione ed esecuzione della visita di verifica. Al termine della verifica elabora un rapporto evidenziando le eventuali non conformita' rilevate, e lo consegna alla competente struttura regionale, debitamente firmato dal richiedente per accettazione. Per la eventuale messa a conformita' della struttura, e' data facolta' al richiedente di elaborare un piano di adeuamento da consegnare alla direzione regionale "Sanita' e servizi sociali" entro 15 giorni dalla visita di verifica. 4. La competente struttura della direzione regionale - "Sanita' e servizi socili", avvalendosi del N.V.A., esamina il rapporto finale alla verifica e l'eventuale piano di messa a conformita' e opera ogni valutazione circa l'accreditabilita' della struttura. 5. I compensi spettanti ai valutatori sono a carico del soggetto richiedente, secondo l'importo quantificato dalla competente struttura regionale, in base ad apposito tariffario approvato dalla giunta regionale.