Art. 6.
                       Valutazione di qualita'
    1.  La  competente  struttura della direzione regionale sanita' e
servizi  sociali,  ricevuta l'istanza di accreditamento e la relativa
documentazione,  individua  il gruppo di valutatori, incaricati della
verifica  dei  requisiti  di  ciascun  soggetto  richiedente,  scelti
dall'elenco  approvato dalla giunta regionale, nominando altresi' tra
gli  stessi il coordinatore del gruppo. Il gruppo dei valutatori puo'
variare  da  un  minimo  di due a un massimo di cinque componenti, in
funzione  della  complessita'  organizzativa e della peculiarita' del
soggetto da valutare.
    2.  La  competente struttura della direzione regionale "Sanita' e
servizi  sociali"  valuta  la completezza e correttezza delle domande
pervenute  e  richiede  eventuali  chiarimenti  e/o  integrazioni. In
seguito  affida  la  documentazione  al  gruppo di valutatori, che la
esamina  con  particolare  attenzione  alla  eventuale  check list di
autovalutazione,  ai  fini  della verifica del possesso dei requisiti
ulteriori e, se necessario, richiede chiarimenti.
    3.  Il  gruppo  di  valutatori  procede  alla  pianificazione  ed
esecuzione  della  visita  di  verifica.  Al  termine  della verifica
elabora   un  rapporto  evidenziando  le  eventuali  non  conformita'
rilevate,   e   lo  consegna  alla  competente  struttura  regionale,
debitamente   firmato   dal  richiedente  per  accettazione.  Per  la
eventuale  messa  a  conformita' della struttura, e' data facolta' al
richiedente  di  elaborare  un piano di adeuamento da consegnare alla
direzione regionale "Sanita' e servizi sociali" entro 15 giorni dalla
visita di verifica.
    4. La competente struttura della direzione regionale - "Sanita' e
servizi  socili",  avvalendosi del N.V.A., esamina il rapporto finale
alla verifica e l'eventuale piano di messa a conformita' e opera ogni
valutazione circa l'accreditabilita' della struttura.
    5.  I compensi spettanti ai valutatori sono a carico del soggetto
richiedente,   secondo   l'importo   quantificato   dalla  competente
struttura  regionale,  in base ad apposito tariffario approvato dalla
giunta regionale.