Art. 7. Prescrizioni 1. La competente struttura regionale, effettuate le verifiche e valutazioni di cui all'art. 6, concede o meno l'accreditamento, secondo le modalita' previste al comma 4, dell'art. 4. 2. L'accreditamento puo' essere concesso anche con prescrizioni e specificazione dei tempi di adeguamento. In tal caso il provvedimento stabilisce il termine per l'adeguamento, trascorso il quale la competente struttura regionale provvede a disporre un ulteriore riscontro documentale o un sopralluogo attivando il gruppo di valutatori di cui all'art. 6, al fine di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite.