Art. 7.
                            Prescrizioni
    1.  La  competente struttura regionale, effettuate le verifiche e
valutazioni  di  cui  all'art.  6,  concede  o meno l'accreditamento,
secondo le modalita' previste al comma 4, dell'art. 4.
    2. L'accreditamento puo' essere concesso anche con prescrizioni e
specificazione dei tempi di adeguamento. In tal caso il provvedimento
stabilisce  il  termine  per  l'adeguamento,  trascorso  il  quale la
competente  struttura  regionale  provvede  a  disporre  un ulteriore
riscontro  documentale  o  un  sopralluogo  attivando  il  gruppo  di
valutatori  di  cui  all'art. 6, al fine di verificare l'ottemperanza
alle prescrizioni impartite.