Art. 8.
                               Riesame
    1.  Nell'ipotesi  di diniego dell'accreditamento o di concessione
con  prescrizioni,  il  soggetto  richiedente  puo'  presentare  alla
competente  struttura  regionale,  entro trenta giorni dalla notifica
dell'atto, richiesta motivata di riesame.
    2.  La  competente  struttura regionale decide sulla richiesta di
riesame entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.