Art. 9.
                   Vigilanza, sospensione e revoca
    1.  I  soggetti  accreditati  sono  tenuti  a segnalare qualsiasi
variazione   strutturale,   tecnologica  ed  organizzativa  apportata
successivamente  alla  concessione dell'accreditamento. La competente
struttura regionale valuta l'opportunita' in funzione della tipologia
di  variazioni  introdotte,  di  attivare  un  nuovo  procedimento di
accreditamento.
    2.  La  competente  struttura  regionale  puo' verificare in ogni
momento  la  permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento,
mediante  analisi  e  sorveglianza dei flussi informativi regionali o
attivazione  di specifici gruppi di valutatori. Nel caso in cui venga
riscontrata  la  perdita di uno o piu' requisiti per l'autorizzazione
e/o  per  l'accreditamento,  essa  diffida  il  oggetto accreditato a
provvedere  alla  regolarizzazione, previa concessione di un termine,
non  inferiore  a  quindici  giorni,  per  presentare  osservazioni e
controdeduzioni.
    3.  Il  termine per la regolarizzaziofie di cui al comma 2, viene
fissato  in  relazione  alla  complessita' della struttura in misura,
comunque,   non  inferiore  30  giorni.  Trascorso  inutilmente  tale
termine, la struttura stessa:
      a) revoca  l'autorizzazione e l'accreditamento, nell'ipotesi di
perdita dei requisiti minimi di cui all'Art. 1;
      b) sospende   l'accreditamento,  nell'ipotesi  di  perdita  dei
requisiti  ulteriori  generali  o specifici di cui all'art. 3, fino a
quando non viene documentato il ripristino dei requisiti stessi.