Art. 9. Vigilanza, sospensione e revoca 1. I soggetti accreditati sono tenuti a segnalare qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente alla concessione dell'accreditamento. La competente struttura regionale valuta l'opportunita' in funzione della tipologia di variazioni introdotte, di attivare un nuovo procedimento di accreditamento. 2. La competente struttura regionale puo' verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, mediante analisi e sorveglianza dei flussi informativi regionali o attivazione di specifici gruppi di valutatori. Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti per l'autorizzazione e/o per l'accreditamento, essa diffida il oggetto accreditato a provvedere alla regolarizzazione, previa concessione di un termine, non inferiore a quindici giorni, per presentare osservazioni e controdeduzioni. 3. Il termine per la regolarizzaziofie di cui al comma 2, viene fissato in relazione alla complessita' della struttura in misura, comunque, non inferiore 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la struttura stessa: a) revoca l'autorizzazione e l'accreditamento, nell'ipotesi di perdita dei requisiti minimi di cui all'Art. 1; b) sospende l'accreditamento, nell'ipotesi di perdita dei requisiti ulteriori generali o specifici di cui all'art. 3, fino a quando non viene documentato il ripristino dei requisiti stessi.