(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Al  finanziamento  della  quota  del 70 per cento degli oneri
finanziari  del  mutuo  stipulato  a copertura del disavanzo relativo
all'anno  2000  di  pertinenza  regionale  in base all'accordo fra lo
Stato   e  le  Regioni  dell'8 agosto  2001,  provvedono  le  aziende
sanitarie  locali  (ASL)  e le aziende sanitarie ospedaliere (ASO) in
proporzione alla singola quota di disavanzo.
    2.  Le  aziende  sanitarie  regionali  fanno fronte alla relativa
spesa,   in   via   prioritaria,   con   alienazioni  del  patrimonio
disponibile.