(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 25 luglio 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al finanziamento della quota del 70 per cento degli oneri finanziari del mutuo stipulato a copertura del disavanzo relativo all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo fra lo Stato e le Regioni dell'8 agosto 2001, provvedono le aziende sanitarie locali (ASL) e le aziende sanitarie ospedaliere (ASO) in proporzione alla singola quota di disavanzo. 2. Le aziende sanitarie regionali fanno fronte alla relativa spesa, in via prioritaria, con alienazioni del patrimonio disponibile.