Art. 2. 1. Gli oneri del mutuo, di cui all'Art. 1, comma 1, rappresentati dalla relativa rata di ammortamento, sono iscritti nel bilancio regionale per poterne disporre il pagamento all'istituto mutuante. 2. Le aziende sanitarie regionali, per il concorso di cui all'Art. 1, comma 1, trasferiscono alla Regione la quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato dalla Regione, quale compartecipazione alla copertura del disavanzo a carico dei rispettivi bilanci. 3. Il pagamento della quota degli oneri del mutuo di cui al comma 1, a carico delle risorse proprie della Regione, avviene nel rispetto del vincolo di destinazione delle spese sanitarie di cui all'Art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'Art. 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133).