Art. 2.
    1. Gli oneri del mutuo, di cui all'Art. 1, comma 1, rappresentati
dalla  relativa  rata  di  ammortamento,  sono  iscritti nel bilancio
regionale per poterne disporre il pagamento all'istituto mutuante.
    2.  Le  aziende  sanitarie  regionali,  per  il  concorso  di cui
all'Art.   1,  comma  1,  trasferiscono  alla  Regione  la  quota  di
partecipazione  agli  oneri  del mutuo stipulato dalla Regione, quale
compartecipazione   alla   copertura   del  disavanzo  a  carico  dei
rispettivi bilanci.
    3.  Il  pagamento  della  quota  degli  oneri del mutuo di cui al
comma 1,  a  carico  delle risorse proprie della Regione, avviene nel
rispetto  del  vincolo  di  destinazione delle spese sanitarie di cui
all'Art.   8   del   decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  56
(Disposizioni  in  materia  di federalismo fiscale, a norma dell'Art.
10, della legge 13 maggio 1999, n. 133).