Art. 3.
    1.  Alla  copertura  della  quota  di disavanzo dell'anno 2000, a
carico  diretto della Regione, si provvede ai sensi dell'Art. 6 della
legge  regionale  30 aprile  2002,  n. 13 (Bilancio di previsione per
l'anno   finanziario   2002  e  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
finanziari 2002-2004).