Art. 3. 1. Alla copertura della quota di disavanzo dell'anno 2000, a carico diretto della Regione, si provvede ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).