Art. 10. Delocalizzazione di opere pubbliche 1. Nei comuni sprovvisti di piano, la delocalizzazione di opere pubbliche, di proprieta' dei comuni o delle comunita' montane, avviene a cura dell'amministrazione proprietaria sulla base del parere favorevole espresso dalle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo idrogeologico, rischio idrogeologico e difesa del suolo, appositamente riunite in conferenza dei servizi.