Art. 10.
                 Delocalizzazione di opere pubbliche
    1.  Nei  comuni sprovvisti di piano, la delocalizzazione di opere
pubbliche,  di  proprieta'  dei  comuni  o  delle  comunita' montane,
avviene  a  cura  dell'amministrazione  proprietaria  sulla  base del
parere  favorevole  espresso  dalle strutture regionali competenti in
materia di urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, vincolo
idrogeologico,    rischio   idrogeologico   e   difesa   del   suolo,
appositamente riunite in conferenza dei servizi.