Art. 11.
              Interventi finanziari a favore dei comuni
    1.  La  Regione  provvede  ad  anticipare  le spese sostenute dai
comuni per le acquisizioni di cui all'Art. 7, comma 2.
    2.  I comuni, dopo aver ceduto ai privati le unita' immobiliari o
le  aree edificabili, restituiscono alla Regione quanto anticipato ai
sensi del comma 1.
    3. Per la demolizione degli edifici dismessi e per gli interventi
di  ripristino ambientale di cui agli articoli 7, comma 5, e 8, comma
3,  la  Regione  rimborsa  ai  comuni  il 90% delle spese sostenute e
dichiarate ammissibili.
    4.  La  Regione rimborsa ai comuni il 50% delle spese ammissibili
per  la redazione dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi
preliminari.