Art. 11. Interventi finanziari a favore dei comuni 1. La Regione provvede ad anticipare le spese sostenute dai comuni per le acquisizioni di cui all'Art. 7, comma 2. 2. I comuni, dopo aver ceduto ai privati le unita' immobiliari o le aree edificabili, restituiscono alla Regione quanto anticipato ai sensi del comma 1. 3. Per la demolizione degli edifici dismessi e per gli interventi di ripristino ambientale di cui agli articoli 7, comma 5, e 8, comma 3, la Regione rimborsa ai comuni il 90% delle spese sostenute e dichiarate ammissibili. 4. La Regione rimborsa ai comuni il 50% delle spese ammissibili per la redazione dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari.