Art. 12. Procedure 1. I comuni interessati richiedono gli anticipi e i rimborsi di cui all'Art. 11, commi 1, 3 e 4, mediante apposita istanza inoltrata alla struttura regionale competente per tipologia di rischio, di seguito denominata struttura competente, la quale ne verifica la regolarita', la completezza, nonche' l'ammissibilita' in relazione alle spese previste. 2. La concessione degli anticipi e dei rimborsi e' disposta con deliberazione della giunta regionale.