Art. 12.
                              Procedure
    1.  I  comuni interessati richiedono gli anticipi e i rimborsi di
cui  all'Art. 11, commi 1, 3 e 4, mediante apposita istanza inoltrata
alla  struttura  regionale  competente  per  tipologia di rischio, di
seguito  denominata  struttura  competente,  la  quale ne verifica la
regolarita',  la  completezza,  nonche' l'ammissibilita' in relazione
alle spese previste.
    2.  La  concessione degli anticipi e dei rimborsi e' disposta con
deliberazione della giunta regionale.