Art. 14.
             Presentazione delle domande ed istruttoria
    1.  Le  domande  per  la  concessione  delle  agevolazioni di cui
all'Art.  13  sono  presentate alla struttura competente, che ne cura
l'istruttoria.
    2.  L'istruttoria  consiste nell'accertamento della completezza e
della  regolarita'  delle  domande  presentate e della documentazione
alle  stesse  allegata,  nonche'  della  ammissibilita'  delle  spese
previste.
    3.  L'istruttoria  e'  condotta  secondo  l'ordine cronologico di
presentazione   delle  domande,  sino  a  concorrenza  delle  risorse
disponibili; in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il
finanziamento,  le  domande  presentate  conservano  validita' e sono
finanziate,  al  rinnovarsi  delle  disponibilita'  finanziarie,  con
priorita' rispetto ad ogni altra pervenuta successivamente.