Art. 14. Presentazione delle domande ed istruttoria 1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'Art. 13 sono presentate alla struttura competente, che ne cura l'istruttoria. 2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarita' delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, nonche' della ammissibilita' delle spese previste. 3. L'istruttoria e' condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, sino a concorrenza delle risorse disponibili; in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, le domande presentate conservano validita' e sono finanziate, al rinnovarsi delle disponibilita' finanziarie, con priorita' rispetto ad ogni altra pervenuta successivamente.