Art. 16.
                       Agevolazioni ai privati
    1.  Ai  proprietari  di  unita'  immobiliari ad uso di abitazione
principale  che,  di  propria iniziativa o in esecuzione di un piano,
delocalizzano gli immobili di loro proprieta', la Regione concede:
      a) contributi  in  conto  capitale  fino  ad un massimo del 75%
delle  spese  di  acquisto,  recupero  o  nuova  costruzione  per  la
rilocalizzazione  di  unita'  abitative di superficie utile abitabile
non   superiore  a  quella  dell'immobile  dismesso  e  comunque  non
superiore a 200 metri quadrati;
      b) mutui  a tasso agevolato per la restante spesa, a valere sul
fondo di rotazione di cui all'Art. 17.
    2.  Ai  proprietari  di  unita'  immobiliari ad uso abitativo non
adibite  ad  abitazione  principale  che,  di propria iniziativa o in
esecuzione di un piano, delocalizzano gli immobili di loro proprieta'
la Regione concede:
      a) contributi  in  conto  capitale  fino  al 50% delle spese di
acquisto,  recupero  o  nuova  costruzione per la rilocalizzazione di
unita' abitative di superficie utile abitabile non superiore a quella
dell'immobile dismesso e comunque non superiore a 200 metri quadrati;
      b) mutui  a tasso agevolato per la restante spesa, a valere sul
fondo di rotazione di cui all'Art. 17.
    3.  I  mutui  a  tasso agevolato di cui al presente articolo sono
concessi   per   la   durata   di  anni  quindici,  compresi  due  di
preammortamento.
    4.  Qualora la rilocalizzazione avvenga attraverso l'acquisto e/o
il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone territoriali
di tipo A individuate dai PRG, gli importi di cui al comma 1, lettera
a) e comma 2, lettera a), sono aumentati del 20%.