Art. 17. Fondo di rotazione 1. La giunta regionale e' autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'Art. 16, determinandone l'importo e le modalita' di versamento e prelievo. 2. La giunta regionale e' altresi' autorizzata a stipulare con la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Societa' per azioni (Finaosta s.p.a.) apposita convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento ai meccanismi di determinazione dei tassi d'interesse da applicare. 3. Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, e' allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di rotazione.