Art. 17.
                         Fondo di rotazione
    1.  La  giunta  regionale e' autorizzata a costituire un fondo di
rotazione  per  la  concessione  dei  mutui  a tasso agevolato di cui
all'Art.  16, determinandone l'importo e le modalita' di versamento e
prelievo.
    2. La giunta regionale e' altresi' autorizzata a stipulare con la
Finanziaria  regionale  Valle d'Aosta - Societa' per azioni (Finaosta
s.p.a.)  apposita  convenzione  per la costituzione e la gestione del
fondo   di   rotazione,   anche  con  riferimento  ai  meccanismi  di
determinazione dei tassi d'interesse da applicare.
    3.  Al  conto  consuntivo  della  Regione,  per ciascun esercizio
finanziario,   e'   allegato   il  rendiconto  sulla  situazione,  al
31 dicembre di ogni anno, del fondo di rotazione.