Art. 18. Gestione del fondo di rotazione 1. Il fondo di rotazione e' alimentato dalle risorse di seguito indicate: a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonche' appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale, anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle disponibilita' derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione; b) provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti dalla Regione a tale scopo; c) rimborso, anche anticipato, delle rate di ammortamento dovute dai mutuatari; d) interessi maturati sulle giacenze del fondo; e) interessi su prestiti concessi in preammortamento. 2. Al fondo di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta S.p.a., nonche' le eventuali perdite definitivamente accertate.