Art. 18.
                   Gestione del fondo di rotazione
    1.  Il  fondo di rotazione e' alimentato dalle risorse di seguito
indicate:
      a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonche'
appositi  stanziamenti annuali del bilancio regionale, anche mediante
trasferimento annuale, parziale o totale, al fondo di rotazione delle
disponibilita'    derivanti    alla    Regione    dagli   avanzi   di
amministrazione;
      b) provento  di  eventuali  mutui  o  prestiti obbligazionari a
medio o lungo termine contratti dalla Regione a tale scopo;
      c) rimborso,  anche  anticipato,  delle  rate  di  ammortamento
dovute dai mutuatari;
      d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
      e) interessi su prestiti concessi in preammortamento.
    2.  Al  fondo  di  rotazione  sono addebitati gli eventuali oneri
fiscali, il costo dei servizi prestati dalla Finaosta S.p.a., nonche'
le eventuali perdite definitivamente accertate.