Art. 19. Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici 1. La Regione provvede al parziale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione di opere di messa in sicurezza di edifici di proprieta' privata, a qualsiasi uso destinati, situati nelle zone di seguito indicate: a) aree di frana classificate a media pericolosita' ai sensi dell'Art. 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998; b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale n. 11/1998; c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'Art. 37, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998. 2. I contributi per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, possono essere erogati nella misura massima del 75% della spesa ammissibile.