Art. 19.
        Agevolazioni per la messa in sicurezza degli edifici
    1. La Regione provvede al parziale rimborso delle spese sostenute
per  la  realizzazione  di  opere di messa in sicurezza di edifici di
proprieta'  privata, a qualsiasi uso destinati, situati nelle zone di
seguito indicate:
      a) aree  di  frana  classificate a media pericolosita' ai sensi
dell'Art. 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998;
      b) aree  soggette  a  rischio  di  inondazione  ricadenti nelle
fasce B ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale n. 11/1998;
      c) aree  a  medio  rischio  di  valanghe  o  di  slavine di cui
all'Art. 37, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998.
    2.  I contributi per la realizzazione delle opere di cui al comma
1,  possono  essere  erogati nella misura massima del 75% della spesa
ammissibile.