Art. 2. Ambito di applicazione 1. Possono formare oggetto di delocalizzazione le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo che siano ubicati nelle zone di seguito indicate: a) aree di frana classificate ad alta pericolosita' ai sensi dell'Art. 35, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta); b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale n. 11/1998; c) aree ad elevato rischio di valanghe o di slavine di cui all'Art. 37, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 11/1998. 2. Nei piani di cui all'Art. 4, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, puo' essere altresi' prevista la delocalizzazione di opere pubbliche e di edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate: a) aree di frana classificate a media pericolosita' ai sensi dell'Art. 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998; b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale n. 11/1998; c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'Art. 37, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998.