Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1. Possono formare oggetto di delocalizzazione le opere pubbliche
e  gli  edifici adibiti ad uso abitativo che siano ubicati nelle zone
di seguito indicate:
      a) aree  di  frana  classificate ad alta pericolosita' ai sensi
dell'Art.  35,  comma  1,  lettera a), della legge regionale 6 aprile
1998,  n.  11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale
della Valle d'Aosta);
      b) aree  soggette  a  rischio  di  inondazione  ricadenti nelle
fasce A  individuate  ai  sensi dell'Art. 36 della legge regionale n.
11/1998;
      c) aree  ad  elevato  rischio  di  valanghe o di slavine di cui
all'Art. 37, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 11/1998.
    2.  Nei  piani  di  cui  all'Art.  4,  in relazione a particolari
condizioni  di  rischio,  accertate  dal  comune,  e  sulla  base  di
valutazioni  tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti
in  materia  di  rischio  idrogeologico  e  di difesa del suolo, puo'
essere  altresi' prevista la delocalizzazione di opere pubbliche e di
edifici  adibiti  ad  uso  abitativo  ubicati  nelle  aree di seguito
indicate:
      a) aree  di  frana  classificate a media pericolosita' ai sensi
dell'Art. 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998;
      b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce
B ai sensi dell'Art. 36 della legge regionale n. 11/1998;
      c) aree  a  medio  rischio  di  valanghe  o  di  slavine di cui
all'Art. 37, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 11/1998.