Art. 20.
              Presentazione delle domande e istruttorie
    1.  Le  domande per la concessione delle agevolazioni di cui agli
articoli  16  e 19, sono presentate alla struttura competente, che ne
cura l'istruttoria.
    2.  L'istruttoria  consiste nell'accertamento della completezza e
della  regolarita'  delle  domande  presentate e della documentazione
alle  stesse  allegata,  nonche'  della  compatibilita'  delle  spese
previste   in  relazione  all'intervento  oggetto  della  domanda  di
agevolazione.
    3.  L'istruttoria  e'  condotta  secondo  l'ordine cronologico di
presentazione   delle   domande  sino  a  concorrenza  delle  risorse
disponibili; in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il
finanziamento,  le  domande  presentate  conservano  validita' e sono
finanziate,  al  rinnovarsi  delle  disponibilita'  finanziarie,  con
priorita' rispetto ad ogni altra pervenuta successivamente.