Art. 20. Presentazione delle domande e istruttorie 1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 16 e 19, sono presentate alla struttura competente, che ne cura l'istruttoria. 2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarita' delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, nonche' della compatibilita' delle spese previste in relazione all'intervento oggetto della domanda di agevolazione. 3. L'istruttoria e' condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande sino a concorrenza delle risorse disponibili; in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, le domande presentate conservano validita' e sono finanziate, al rinnovarsi delle disponibilita' finanziarie, con priorita' rispetto ad ogni altra pervenuta successivamente.