Art. 23.
                      Revoca delle agevolazioni
    1. La revoca delle agevolazioni e' disposta qualora dai controlli
effettuati  emerga  la  non  veridicita'  delle dichiarazioni e delle
informazioni  rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione
dell'agevolazione medesima.
    2.  La  revoca delle agevolazioni e' altresi' disposta in caso di
mancato adempimento dell'obbligo di cui all'Art. 22.
    3.  La revoca delle agevolazioni comporta l'obbligo di restituire
alla  Regione  o,  nel  caso  di  mutui a tasso agevolato, a Finaosta
S.p.a.,    l'intero   importo   dell'agevolazione, maggiorata   degli
interessi,  calcolati  sulla  base  della  media  ponderata del tasso
ufficiale   di   riferimento,  relativa  al  periodo  in  cui  si  e'
beneficiato dell'agevolazione.