Art. 24
                         Disposizione finale
    1. Possono ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge
gli  edifici  da  delocalizzare  o  da mettere in sicurezza che siano
stati  realizzati  in conformita' alla normativa urbanistico-edilizia
vigente all'epoca della loro costruzione o comunque regolarizzati.
    2.   Gli  interventi  di  delocalizzazione  sono  subordinati  al
rilascio  dei  prescritti  titoli  abilitativi e non sono soggetti ad
oneri  concessori  per  la  superficie  o  il  volume  corrispondenti
all'unita' immobiliare da dismettere.