Art. 24 Disposizione finale 1. Possono ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge gli edifici da delocalizzare o da mettere in sicurezza che siano stati realizzati in conformita' alla normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca della loro costruzione o comunque regolarizzati. 2. Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti ad oneri concessori per la superficie o il volume corrispondenti all'unita' immobiliare da dismettere.