Art. 25.
                       Disposizioni attuative
    1.   Con   deliberazione   da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, la giunta regionale
disciplina  le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di
definizione   e   di  valutazione  della  spesa  ammissibile  per  la
concessione  degli  interventi finanziari e delle agevolazioni di cui
agli  articoli  11,  13,  16  e  19, nonche' ogni altro adempimento o
aspetto connesso ai relativi procedimenti amministrativi.
    2.   Con   deliberazione   da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, la giunta regionale
individua  altresi' i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione
e dei correlati studi preliminari.
    3.  Le  deliberazioni  di  cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel
Bollettino ufficiale della Regione.