Art. 25. Disposizioni attuative 1. Con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale disciplina le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di definizione e di valutazione della spesa ammissibile per la concessione degli interventi finanziari e delle agevolazioni di cui agli articoli 11, 13, 16 e 19, nonche' ogni altro adempimento o aspetto connesso ai relativi procedimenti amministrativi. 2. Con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale individua altresi' i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione e dei correlati studi preliminari. 3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.