Art. 26.
                      Disposizioni finanziarie
    1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 11, 13, 16,
17  e  19  e' determinato complessivamente in euro 516.500 per l'anno
2002,  in  euro  1.000.000  per  l'anno  2003 e in euro 1.582.000 per
l'anno 2004.
    2.  Gli  oneri di cui al comma 1 trovano copertura nello stato di
previsione  della  parte  spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario  2002  e  di  quello  pluriennale  per gli anni 2002-2004
nell'obiettivo  programmatico 2.2.1.04. "Interventi in conseguenza di
eventi  calamitosi",  e  vi  si  provvede  mediante riduzione di pari
importo  dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale
per  il  finanziamento  di  spese  di  investimento",  dell'obiettivo
programmatico  3.1.  "Fondi  globali"  a  valere  sull'accantonamento
previsto  al  punto  D.4  "Delocalizzazione  degli  edifici a rischio
idrogeologico" dell'allegato n. l ai bilanci annuale e pluriennale.
    3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale e'
autorizzata  ad  apportare,  con  propria  deliberazione, su proposta
dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 24 giugno 2002
                               VIERIN