Art. 26. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 11, 13, 16, 17 e 19 e' determinato complessivamente in euro 516.500 per l'anno 2002, in euro 1.000.000 per l'anno 2003 e in euro 1.582.000 per l'anno 2004. 2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nello stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002-2004 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.04. "Interventi in conseguenza di eventi calamitosi", e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali" a valere sull'accantonamento previsto al punto D.4 "Delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico" dell'allegato n. l ai bilanci annuale e pluriennale. 3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 giugno 2002 VIERIN