Art. 3.
           Individuazione degli immobili da delocalizzare
    1.  La  delocalizzazione puo' avvenire in esecuzione dei piani di
cui  all'Art.  4  ovvero,  in  assenza  di  piano,  su iniziativa dei
proprietari degli immobili interessati.
    2.  La  partecipazione  ai  piani  avviene  su  base  volontaria;
tuttavia  la  delocalizzazione  e' obbligatoria qualora nel piano sia
considerata  funzionale  all'esecuzione di interventi di sistemazione
idraulica  volti a realizzare aree o difese golenali o comunque opere
o   movimenti   di  terra  necessari  alla  messa  in  sicurezza  del
territorio.