Art. 4. Piani di delocalizzazione 1. I comuni che, singolarmente o in forma associata con altri comuni limitrofi, intendono pianificare gli interventi di delocalizzazione vi provvedono mediante un apposito piano, la cui elaborazione e' preceduta da uno studio preliminare. 2. Lo studio preliminare individua: a) gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso; b) gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione, nonche' le aree, gia' edificabili o da rendere edificabili, individuate a tale scopo; c) la quantificazione di massima delle risorse finanziarie occorrenti; d) l'elenco dei soggetti interessati all'attuazione del piano. 3. Gli atti relativi allo studio preliminare sono pubblicati mediante deposito in pubblica visione presso la segreteria dei comuni interessati per quarantacinque giorni consecutivi; chiunque ha facolta' di presentare osservazioni fino allo scadere del termine predetto. 4. Sulle eventuali osservazioni si pronuncia il consiglio comunale contestualmente all'approvazione dello studio preliminare. 5. Lo studio preliminare e' trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica che ne cura l'istruttoria entro novanta giorni dal ricevimento, acquisendo i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincolo idrogeologico, protezione dell'ambiente, rischio idrogeologico e difesa del suolo; l'esito dell'istruttoria e' valutato in apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le predette strutture regionali. 6. La giunta regionale, tenuto conto dell'esito della conferenza dei servizi, individua, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, le risorse finanziarie che la Regione si impegna a concedere affinche' il comune possa procedere alla elaborazione del piano con il concorso dei privati partecipanti.