Art. 4.
                      Piani di delocalizzazione
    1.  I  comuni  che,  singolarmente o in forma associata con altri
comuni   limitrofi,   intendono   pianificare   gli   interventi   di
delocalizzazione  vi  provvedono  mediante  un apposito piano, la cui
elaborazione e' preceduta da uno studio preliminare.
    2. Lo studio preliminare individua:
      a) gli  immobili  da  delocalizzare  e la relativa destinazione
d'uso;
      b) gli  edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione, nonche'
le  aree,  gia'  edificabili  o da rendere edificabili, individuate a
tale scopo;
      c) la  quantificazione  di  massima  delle  risorse finanziarie
occorrenti;
      d) l'elenco dei soggetti interessati all'attuazione del piano.
    3.  Gli  atti  relativi  allo  studio preliminare sono pubblicati
mediante deposito in pubblica visione presso la segreteria dei comuni
interessati   per  quarantacinque  giorni  consecutivi;  chiunque  ha
facolta'  di  presentare  osservazioni  fino allo scadere del termine
predetto.
    4.   Sulle  eventuali  osservazioni  si  pronuncia  il  consiglio
comunale contestualmente all'approvazione dello studio preliminare.
    5.  Lo  studio  preliminare e' trasmesso alla struttura regionale
competente  in materia di urbanistica che ne cura l'istruttoria entro
novanta giorni dal ricevimento, acquisendo i pareri e le osservazioni
delle  strutture  regionali  competenti  in  materia  di urbanistica,
tutela  del  paesaggio,  beni  culturali,  programmazione  regionale,
vincolo     idrogeologico,    protezione    dell'ambiente,    rischio
idrogeologico   e  difesa  del  suolo;  l'esito  dell'istruttoria  e'
valutato in apposita conferenza dei servizi alla quale partecipano le
predette strutture regionali.
    6.  La giunta regionale, tenuto conto dell'esito della conferenza
dei  servizi,  individua, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio,
le  risorse  finanziarie  che  la  Regione  si  impegna  a  concedere
affinche'  il  comune possa procedere alla elaborazione del piano con
il concorso dei privati partecipanti.