Art. 5. Approvazione del piano 1. Per l'approvazione del piano, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi e per gli effetti degli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale n. 11/1998, cui partecipano i comuni interessati, la Regione ed i privati partecipanti, nonche' eventuali altri soggetti che concorrono all'attuazione del piano. 2. L'atto finale di approvazione dell'accordo di programma equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e degli interventi in esso previsti.