Art. 5.
                       Approvazione del piano
    1.   Per   l'approvazione  del  piano,  il  sindaco  promuove  la
conclusione  di  un  accordo  di programma ai sensi e per gli effetti
degli  articoli  26,  27  e  28 della legge regionale n. 11/1998, cui
partecipano   i   comuni   interessati,   la  Regione  ed  i  privati
partecipanti,   nonche'   eventuali  altri  soggetti  che  concorrono
all'attuazione del piano.
    2.  L'atto  finale  di  approvazione  dell'accordo  di  programma
equivale  a  dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza delle opere e degli interventi in esso previsti.