Art. 6. Individuazione delle aree di rilocalizzazione 1. La rilocalizzazione degli edifici adibiti ad uso abitativo avviene prioritariamente nelle zone di seguito indicate: a) zone territoriali di tipo A individuate dai piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG), attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; b) zone gia' destinate alla nuova edificazione dai PRG in vigore; c) zone nuove edificabili espressamente individuate nei piani di delocalizzazione. 2. In caso di nuove edificazioni, le aree sulle quali edificare devono essere ricomprese in zone gia' a tale scopo individuate dal PRG vigente o da individuare con apposita variante. 3. Nell'ipotesi in cui la delocalizzazione avvenga in esecuzione dei piani, in caso di nuova edificazione, le aree sulle quali edificare sono individuate dal piano medesimo. 4. In ogni caso, le aree devono essere situate al di fuori degli ambiti inedificabili individuati ai sensi dell'Art. 38 della legge regionale n. 11/1998 o a qualsiasi altro titolo.