Art. 6.
            Individuazione delle aree di rilocalizzazione
    1.  La  rilocalizzazione  degli  edifici adibiti ad uso abitativo
avviene prioritariamente nelle zone di seguito indicate:
      a) zone territoriali di tipo A individuate dai piani regolatori
generali  comunali  urbanistici  e  paesaggistici  (PRG),  attraverso
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
      b) zone  gia'  destinate  alla  nuova  edificazione  dai PRG in
vigore;
      c) zone  nuove  edificabili espressamente individuate nei piani
di delocalizzazione.
    2.  In  caso di nuove edificazioni, le aree sulle quali edificare
devono  essere  ricomprese  in zone gia' a tale scopo individuate dal
PRG vigente o da individuare con apposita variante.
    3.  Nell'ipotesi in cui la delocalizzazione avvenga in esecuzione
dei  piani,  in  caso  di  nuova  edificazione,  le  aree sulle quali
edificare sono individuate dal piano medesimo.
    4.  In ogni caso, le aree devono essere situate al di fuori degli
ambiti  inedificabili  individuati  ai sensi dell'Art. 38 della legge
regionale n. 11/1998 o a qualsiasi altro titolo.